jueves, 23 de mayo de 2013

ITALIA. Disolución de SRL por contínua inactividad de los órganos sociales



Tribunal de Biella, Sentencia N 942/05, de 25 de noviembre de 2005.



I - COMENTARIO

En esta sentencia se analiza la actitud inactiva en la sociedad de socios y demás soportes de los órganos de una sociedad ante los contínuos requerimientos de otro socio.

Concretamente, el centro de la discusión es si corresponde en este caso entender que existe la causal de inactividad de los órganos sociales y, verificado ello, es dispone la liquidación judicial designando los liquidadores judicialmente.

Si bien en este último punto la ley societaria italiana presenta algunas diferencias frente a la uruguaya (diferencias que hacen más dinámica la aplicación legal, en este caso), nos parece muy interesante el contexto en el que tiene lugar la discusión.


II - TEXTO DE LA SENTENCIA

... “IL TRIBUNALE DI BIELLA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Paola RAVA PRESIDENTE
Dott. Pier Luigi PIANTA GIUDICE
Dott.ssa Eleonora REGGIANI GIUDICE REL
Nel procedimento iscritto al numero di R.G.C. indicato in epigrafe
avente per oggetto: accertamento causa di scioglimento di società e nomina liquidatore
promosso da
P. A., nella qualità di componente del consiglio di amministrazione della V. M. s.r.l., con sede in V., via Q. Sella 51/B, capitale sociale euro 18.000,00,
elettivamente domiciliato in Biella, via Lamarmora 21, presso lo studio degli avvocati Carlo e Luca Boggio, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
nei confronti di:
V. M. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in V., via Q. Sella 51/B, capitale sociale euro 18.000,00
H. P. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano
Immobiliare di via F. di A. P. & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in V.
- visto il ricorso, depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 28.09.05 da P. A., nella qualità di componente del consiglio di amministrazione della V. M. s.r.l., con sede in V. (di cui sono socie la H. P. s.p.a., con sede in Milano, e la Immobiliare di via F. di A. P. & C. s.a.s., con sede in V.), perché il Tribunale voglia accertare il verificarsi della causa di scioglimento della società per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale ovvero per continuata inattività dell’assemblea con tutte le conseguenti pronunce di legge, ivi compresa la nomina di un liquidatore;
- visto il provvedimento presidenziale in data 04.10.05, con il quale è stata fissata udienza per la comparizione delle parti;
- visto il timbro di ricezione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Biella, apposto in calce al decreto presidenziale di fissazione dell’udienza camerale;
- letti gli atti e i documenti prodotti da parte ricorrente;

OSSERVA

È applicabile alla presente fattispecie l’invocato disposto dell’art. 2485 comma 2 c.c., introdotto con l’art. 4 del d.l.vo 6/03, in vigore dal 01.01.04 (art. 10 d.l.vo cit.).
L’art. 2485 comma 2 c.c. prevede che “Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma,” – e cioè quando gli amministratori omettono di accertare senza indugio il verificarsi di una delle cause di scioglimento della società e di procedere agli adempimenti previsti dall’art. 2484 comma 3 c.c. – “il tribunale, su istanza dei singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell’articolo 2484”.
Come ritenuto da attenta dottrina, il procedimento in esame opera nel caso in cui né l’organo gestorio (consiglio di amministrazione) né quello di controllo (collegio sindacale) riescano a (o vogliano) funzionare per attivare gli adempimenti di cui all’art. 2484 c.c..
In altre parole, l’art. 2485 comma 2 c.c. sanziona la violazione da parte degli amministratori dell’obbligo di dichiarare l’avvenuta verificazione di una causa di scioglimento della società, così dirimendo i conflitti interni agli organi sociali (soci in seno all’assemblea, amministratori in seno al consiglio di amministrazione e sindaci in seno al collegio sindacale), mediante l’attribuzione ad ogni socio, amministratore o sindaco del potere di chiederne l’accertamento.
E mentre il potere di iniziativa dei soci è posto a tutela di un diritto, o meglio di un potere, insito nello status di socio, il potere di iniziativa degli amministratori e dei sindaci costituisce un dovere correlato alla funzione istituzionale da loro rivestita e alla responsabilità personale conseguente in caso di omesso o ritardato accertamento (per i sindaci in virtù del combinato disposto degli artt. 2407 comma 2 e 2485 comma 1 c.c.).
Nel merito risulta fondata la richiesta volta ad ottenere l’accertamento dell’avvenuto scioglimento della società per continuata inattività dell’assemblea.
La ratio della previsione di scioglimento della società, per il caso di protratta inattività dell'assemblea, è da ricercare nel fatto che l'ordinamento non ritiene opportuno lasciar sopravvivere un ente di cui neppure i soggetti più interessati (i soci) si occupano.
La continuata inattività dell'assemblea può derivare o dalla perdurante mancata convocazione dell’assemblea o dalla persistente diserzione dei soci.
Ciò che deve risultare concretamente impossibile è l'adozione di deliberazioni necessarie ed indispensabili al regolare svolgersi della vita societaria.
Tra queste rientrano senza dubbio quelle di approvazione del bilancio di esercizio e di nomina o sostituzione degli amministratori e dei sindaci. Non basta quindi una mera mancanza di attività in senso inqualificato, occorre che l'inattività dell'assemblea abbia riflessi paralizzanti sulla vita della società e sulla sua normale conduzione.
Nel caso di specie parte ricorrente ha allegato, e dimostrato, che al momento del deposito del ricorso, nonostante fossero passati più di otto mesi dalla chiusura dell’esercizio, la società non aveva ancora approvato il bilancio al 31.12.04 e che, nonostante la formale richiesta del ricorrente, il consiglio di amministrazione aveva provveduto a convocare l’assemblea per approvare il bilancio, né aveva convocato l’assemblea straordinaria per gli adempimenti di cui all’art. art. 2482 bis c.c., lasciando peraltro che alcuni soci non versassero i conferimenti ancora dovuti (doc. 6 fasc. ric.).
Il ricorrente ha altresì allegato, e dimostrato, di avere successivamente richiesto la convocazione di un’ennesima assemblea dei soci, per accertare l’avvenuto scioglimento della società per inattività dell’organo deliberante, senza avere alcuna risposta (doc. 7 fasc. ric.).
Né la società né i soci sono comparsi all’udienza per contestare le allegazioni attoree.
La perdurante inerzia dell’organo deliberante, che per molti mesi ha omesso di riunirsi per decidere sull’approvazione del bilancio, determinata anche dalla perdurante inerzia dell’organo gestorio, che non ha comunque convocato a tal fine l’assemblea ordinaria per approvare il bilancio e neppure ha convocato l’assemblea straordinaria per gli altri adempimenti necessari.
Si deve pertanto ritenere che si è verificata una causa di scioglimento della società per continuata inattività dell’assemblea, che in tutto l’anno 2005 non è stata convocata neppure per assumere decisioni fondamentali e necessarie alla vita della società.
In ordine alla richiesta di nomina del liquidatore, si deve subito rilevare che ai sensi dell’art. 2487 comma 2 c.c. “se gli amministratori omettono la convocazione dell’assemblea di cui al comma precedente” – e cioè se gli amministratori omettono la convocazione dell’assemblea per deliberare la nomina dei liquidatori e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione – “il tribunale vi provvede su istanza dei singoli soci o amministratori e, nel caso in cui l’assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste”.
Come ritenuto da attenta dottrina, la nuova disciplina sopra richiamata prevede la nomina del liquidatore da parte del tribunale solo nel caso in cui, a fronte della mancata convocazione da parte degli amministratori, dopo aver convocato il tribunale stesso l’assemblea perché deliberi in merito, essa non si costituisca o non deliberi alcunché.
Nel caso di specie non risulta essere stata convocata alcuna assemblea per la nomina del liquidatore. Occorre pertanto convocare per il 24.03.06 ore 17,00 l’assemblea straordinaria dei soci della V. M. s.r.l., presso la sede sociale in V., via Q. Sella 51/B, e designare alla presidenza il socio ricorrente (arg. ex art. 2367 c.c.), perché si provveda a nominare il liquidatore e specificarne i poteri. Solo in caso di mancata statuizione assembleare si potrà procedere alla nomina giudiziale.
PTM
Visti gli artt. 2484 n. comma 1 n. 3) e 2485 comma 2 c.c.
accerta
l’avvenuto scioglimento della V. M. s.r.l., con sede in V., via Q. Sella 51/B per continuata inattività dell’assemblea;
visto l’art. 2487 comma 2 c.c.
convoca
per il 24.03.06 ore 17,00 l’assemblea straordinaria dei soci della V. M. s.r.l., presso la sede sociale in V., via Q. Sella 51/B, per deliberare la nomina del liquidatore e specificarne i poteri, disponendo che l’assemblea sia presieduta dal socio ricorrente;
fissa
nuova udienza al 31.03.06 ore 11,30 per verificare l’esito dell’assemblea e per adottare le statuizioni conseguenti;
assegna
a parte ricorrente termine fino al 28.02.06 per la notificazione del presente provvedimento alla società e ai soci della V. M. s.r.l.
Si comunichi. 
Biella, 25.11.05
Il Presidente
dott.ssa Paola Rava


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