Tribunal
de Biella, Sentencia N 942/05, de 25 de noviembre de 2005.
I
- COMENTARIO
En
esta sentencia se analiza la actitud inactiva en la sociedad de
socios y demás soportes de los órganos de una sociedad ante los
contínuos requerimientos de otro socio.
Concretamente,
el centro de la discusión es si corresponde en este caso entender
que existe la causal de inactividad de los órganos sociales y,
verificado ello, es dispone la liquidación judicial designando los
liquidadores judicialmente.
Si
bien en este último punto la ley societaria italiana presenta
algunas diferencias frente a la uruguaya (diferencias que hacen más
dinámica la aplicación legal, en este caso), nos parece muy
interesante el contexto en el que tiene lugar la discusión.
II
- TEXTO DE LA SENTENCIA
... “IL TRIBUNALE DI BIELLA
riunito
in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa
Paola RAVA PRESIDENTE
Dott.
Pier Luigi PIANTA GIUDICE
Dott.ssa
Eleonora REGGIANI GIUDICE REL
Nel
procedimento iscritto al numero di R.G.C. indicato in epigrafe
avente
per oggetto: accertamento causa di scioglimento di società e nomina
liquidatore
promosso
da
P.
A., nella qualità di componente del consiglio di amministrazione
della V. M. s.r.l., con sede in V., via Q. Sella 51/B, capitale
sociale euro 18.000,00,
elettivamente
domiciliato in Biella, via Lamarmora 21, presso lo studio degli
avvocati Carlo e Luca Boggio, che lo rappresentano e difendono in
virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
nei
confronti di:
V.
M. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
in V., via Q. Sella 51/B, capitale sociale euro 18.000,00
H.
P. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
in Milano
Immobiliare
di via F. di A. P. & C. s.a.s., in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in V.
-
visto
il ricorso, depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in
data 28.09.05 da P. A., nella qualità di componente del consiglio di
amministrazione della V. M. s.r.l., con sede in V. (di cui sono socie
la H. P. s.p.a., con sede in Milano, e la Immobiliare di via F. di A.
P. & C. s.a.s., con sede in V.), perché il Tribunale voglia
accertare il verificarsi della causa di scioglimento della società
per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale ovvero per
continuata inattività dell’assemblea con tutte le conseguenti
pronunce di legge, ivi compresa la nomina di un liquidatore;
-
visto
il provvedimento presidenziale in data 04.10.05, con il quale è
stata fissata udienza per la comparizione delle parti;
-
visto
il timbro di ricezione della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Biella, apposto in calce al decreto presidenziale di
fissazione dell’udienza camerale;
-
letti
gli atti e i documenti prodotti
da parte ricorrente;
OSSERVA
È
applicabile alla presente fattispecie l’invocato disposto dell’art.
2485 comma 2 c.c., introdotto con l’art. 4 del d.l.vo 6/03, in
vigore dal 01.01.04 (art. 10 d.l.vo cit.).
L’art.
2485 comma 2 c.c. prevede che “Quando gli amministratori omettono
gli adempimenti di cui al precedente comma,” – e cioè quando gli
amministratori omettono di accertare senza indugio il verificarsi di
una delle cause di scioglimento della società e di procedere agli
adempimenti previsti dall’art. 2484 comma 3 c.c. – “il
tribunale, su istanza dei singoli soci o amministratori ovvero dei
sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con
decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma
dell’articolo 2484”.
Come
ritenuto da attenta dottrina, il procedimento in esame opera nel caso
in cui né l’organo gestorio (consiglio di amministrazione) né
quello di controllo (collegio sindacale) riescano a (o vogliano)
funzionare per attivare gli adempimenti di cui all’art. 2484 c.c..
In
altre parole, l’art. 2485 comma 2 c.c. sanziona la violazione da
parte degli amministratori dell’obbligo di dichiarare l’avvenuta
verificazione di una causa di scioglimento della società, così
dirimendo i conflitti interni agli organi sociali (soci in seno
all’assemblea, amministratori in seno al consiglio di
amministrazione e sindaci in seno al collegio sindacale), mediante
l’attribuzione ad ogni socio, amministratore o sindaco del potere
di chiederne l’accertamento.
E
mentre il potere di iniziativa dei soci è posto a tutela di un
diritto, o meglio di un potere, insito nello status di socio, il
potere di iniziativa degli amministratori e dei sindaci costituisce
un dovere correlato alla funzione istituzionale da loro rivestita e
alla responsabilità personale conseguente in caso di omesso o
ritardato accertamento (per i sindaci in virtù del combinato
disposto degli artt. 2407 comma 2 e 2485 comma 1 c.c.).
Nel
merito risulta fondata la richiesta volta ad ottenere l’accertamento
dell’avvenuto scioglimento della società per continuata inattività
dell’assemblea.
La
ratio della previsione di scioglimento della società, per il caso di
protratta inattività dell'assemblea, è da ricercare nel fatto che
l'ordinamento non ritiene opportuno lasciar sopravvivere un ente di
cui neppure i soggetti più interessati (i soci) si occupano.
La
continuata inattività dell'assemblea può derivare o dalla
perdurante mancata convocazione dell’assemblea o dalla persistente
diserzione dei soci.
Ciò
che deve risultare concretamente impossibile è l'adozione di
deliberazioni necessarie ed indispensabili al regolare svolgersi
della vita societaria.
Tra
queste rientrano senza dubbio quelle di approvazione del bilancio di
esercizio e di nomina o sostituzione degli amministratori e dei
sindaci. Non basta quindi una mera mancanza di attività in senso
inqualificato, occorre che l'inattività dell'assemblea abbia
riflessi paralizzanti sulla vita della società e sulla sua normale
conduzione.
Nel
caso di specie parte ricorrente ha allegato, e dimostrato, che al
momento del deposito del ricorso, nonostante fossero passati più di
otto mesi dalla chiusura dell’esercizio, la società non aveva
ancora approvato il bilancio al 31.12.04 e che, nonostante la formale
richiesta del ricorrente, il consiglio di amministrazione aveva
provveduto a convocare l’assemblea per approvare il bilancio, né
aveva convocato l’assemblea straordinaria per gli adempimenti di
cui all’art. art. 2482 bis c.c., lasciando peraltro che alcuni soci
non versassero i conferimenti ancora dovuti (doc. 6 fasc. ric.).
Il
ricorrente ha altresì allegato, e dimostrato, di avere
successivamente richiesto la convocazione di un’ennesima assemblea
dei soci, per accertare l’avvenuto scioglimento della società per
inattività dell’organo deliberante, senza avere alcuna risposta
(doc. 7 fasc. ric.).
Né
la società né i soci sono comparsi all’udienza per contestare le
allegazioni attoree.
La
perdurante inerzia dell’organo deliberante, che per molti mesi ha
omesso di riunirsi per decidere sull’approvazione del bilancio,
determinata anche dalla perdurante inerzia dell’organo gestorio,
che non ha comunque convocato a tal fine l’assemblea ordinaria per
approvare il bilancio e neppure ha convocato l’assemblea
straordinaria per gli altri adempimenti necessari.
Si
deve pertanto ritenere che si è verificata una causa di scioglimento
della società per continuata inattività dell’assemblea, che in
tutto l’anno 2005 non è stata convocata neppure per assumere
decisioni fondamentali e necessarie alla vita della società.
In
ordine alla richiesta di nomina del liquidatore, si deve subito
rilevare che ai sensi dell’art. 2487 comma 2 c.c. “se gli
amministratori omettono la convocazione dell’assemblea di cui al
comma precedente” – e cioè se gli amministratori omettono la
convocazione dell’assemblea per deliberare la nomina dei
liquidatori e i criteri in base ai quali deve svolgersi la
liquidazione – “il tribunale vi provvede su istanza dei singoli
soci o amministratori e, nel caso in cui l’assemblea non si
costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi
previste”.
Come
ritenuto da attenta dottrina, la nuova disciplina sopra richiamata
prevede la nomina del liquidatore da parte del tribunale solo nel
caso in cui, a fronte della mancata convocazione da parte degli
amministratori, dopo aver convocato il tribunale stesso l’assemblea
perché deliberi in merito, essa non si costituisca o non deliberi
alcunché.
Nel
caso di specie non risulta essere stata convocata alcuna assemblea
per la nomina del liquidatore. Occorre pertanto convocare per il
24.03.06 ore 17,00 l’assemblea straordinaria dei soci della V. M.
s.r.l., presso la sede sociale in V., via Q. Sella 51/B, e designare
alla presidenza il socio ricorrente (arg. ex art. 2367 c.c.), perché
si provveda a nominare il liquidatore e specificarne i poteri. Solo
in caso di mancata statuizione assembleare si potrà procedere alla
nomina giudiziale.
PTM
Visti
gli artt. 2484 n. comma 1 n. 3) e 2485 comma 2 c.c.
accerta
l’avvenuto
scioglimento della V. M. s.r.l., con sede in V., via Q. Sella 51/B
per continuata inattività dell’assemblea;
visto
l’art. 2487 comma 2 c.c.
convoca
per
il 24.03.06 ore 17,00 l’assemblea straordinaria dei soci della V.
M. s.r.l., presso la sede sociale in V., via Q. Sella 51/B, per
deliberare la nomina del liquidatore e specificarne i poteri,
disponendo che l’assemblea sia presieduta dal socio ricorrente;
fissa
nuova
udienza al 31.03.06 ore 11,30 per verificare l’esito dell’assemblea
e per adottare le statuizioni conseguenti;
assegna
a
parte ricorrente termine fino al 28.02.06 per la notificazione del
presente provvedimento alla società e ai soci della V. M. s.r.l.
Si
comunichi.
Biella,
25.11.05
Il
Presidente
dott.ssa
Paola Rava
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