Tribunale
di Biella 20 de enero de 2006
I
- INTRODUCCIÓN
En
esta sentencia se plantean dos temas propios de una sociedad
comercial, sociedad de responsabilidad limitada más precisamente,
que se encuentra en estado de liquidación.
Por
un lado, en relación con el régimen jurídico de la actuación del
liquidador, se destaca que el socio de la sociedad en liquidación
tiene facultad para controlar su actuación y – consecuentemente –
requerir y lograr la revocación del designado como tal.
Por
otro lado, la misma sentencia trata del ejercicio de derecho de
receso de un socio (tuvo lugar una causal) en una sociedad en
liquidación. No puede admitirse que exista derecho de receso en una
sociedad que ya no existe tal como fue creada, sino que está
disuelta y en proceso de liquidar todas las cuentas pendientes
(pasivas y activas) para finalmente extinguir su personalidad
jurídica.
II
- TEXTO DE LA SENTENCIA
...
“SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
atto di citazione ritualmente notificato l’attore, in qualità di
socio della L.A. * di R.A. & C. s.n.c., posta in liquidazione con
atto pubblico del 01.12.93, conveniva in giudizio R.A., anch’esso
socio della L.A. * di R.A. & C. s.n.c., nominato liquidatore di
quest’ultima, esponendo che: a tutt’oggi il convenuto non aveva
ancora concluso le operazioni di liquidazione ed anzi non aveva
nemmeno ritirato i documenti contabili della società ed aveva
intrapreso nuove operazioni, tant’è che erano stati levati alcuni
protesti cambiari (oltre che nei confronti del convenuto, anche) nei
confronti della L.A. * di R.A. & C. s.n.c. (e di tale L.A. * di
R.A. & C. s.a.s., che aveva sede nello stesso luogo in cui aveva
sede la L.A. * di R.A. & C. s.n.c.). Aggiungeva che gli erano
state negate agevolazioni fiscali e finanziamenti a causa di tali
protesti e che perciò aveva costituito in mora il convenuto ed
esercitato il recesso dalla società per giusta causa. Concludeva
quindi come in epigrafe.
Nonostante
la ritualità della notificazione dell’atto di citazione, il
convenuto non è comparso e non si è costituito in giudizio.
Acquisiti
documenti, escussi i testi ammessi, la causa veniva rimessa al
collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui
all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e
delle memorie di replica.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Parte
attrice ha allegato che il convenuto, nominato liquidatore della L.A.
* di R.A. & C. s.n.c. in liquidazione, non ha eseguito le
operazioni di liquidazione della società, non provvedendo neppure a
ritirare la documentazione sociale, e che ha posto in essere nuove
operazioni sociali ex lege vietate.
Con
riguardo alla dedotta inerzia del liquidatore, l’attore ha chiesto
l’adozione di una pronuncia di condanna del convenuto a portare a
termine le operazioni di liquidazione, ovvero, in subordine, la
revoca del liquidatore per giusta causa, con nomina, se del caso, di
un liquidatore giudiziale.
Con
riguardo alle dedotte nuove operazioni sociali, l’attore ha chiesto
accertarsi la responsabilità esclusiva del liquidatore e comunque la
manleva da ogni responsabilità ed anche di essere risarcito del
danno subito.
Occorre
subito rilevare che la legge attribuisce al socio di società di
persone poteri di iniziativa e di controllo (v. ad es. 2261 c.c.),
ivi compreso il potere di agire per chiedere la revoca per giusta
causa dell’amministratore (art. 2259 comma 3 c.c.) o del
liquidatore (art. 2275 comma 2 c.c.), ma non consente a quest’ultimo
di agire nei confronti dell’amministratore o del liquidatore per
adempiere al mandato, essendo semmai tale azione di spettanza della
società.
Con
riguardo alla dedotta inerzia del liquidatore, occorre pertanto
accertare soltanto se sussistono i presupposti per la revoca del
liquidatore nominato.
Com’è
noto, con l’accettazione della nomina i liquidatori prendono il
posto degli amministratori. Questi ultimi devono consegnare ai
liquidatori i beni e i documenti sociali e presentare loro il conto
della gestione relativo all’ultimo periodo. Gli amministratori e i
liquidatori devono poi redigere insieme l’inventario, dal quale
risulta lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. Iniziano
quindi le vere e proprie operazioni di liquidazione, finalizzate a
definire i rapporti che si collegano all’attività sociale:
conversione in danaro dei beni, pagamento dei creditori, ripartizione
tra i soci dell’eventuale residuo attivo. I liquidatori sono ex
lege legittimati a compiere tutti gli atti necessari alla
liquidazione e, se i soci non hanno disposto diversamente, possono
vendere anche in blocco i beni aziendali, nonché procedere a
transazioni e a compromessi. Ad essi compete anche la rappresentanza
legale dell’ente. Se la liquidazione si protrae per oltre un anno
devono redigere un rendiconto annuale dell’attività compiuta e
comunque, esaurito il mandato, devono redigere il rendiconto finale
con il piano di riparto, che si intendono approvati se non vengono
impugnati dai soci nei due mesi dalla comunicazione. I liquidatori
devono infine chiedere la cancellazione della società dal registro
delle imprese e consegnare alle persone designate le scritture
contabili e i documenti da conservare.
Nel
caso di specie, nello stesso atto pubblico di scioglimento della
società si legge che i soci, e cioè l’attore e il convenuto,
entrambi amministratori e legali rappresentanti della società, hanno
deciso di sciogliere anticipatamente la società e di nominare il
convenuto liquidatore, attribuendogli i poteri previsti dalla legge
(doc. 2 fasc. att.).
Dalla
visura camerale prodotta, nonostante siano passati molti anni dalla
messa in liquidazione della società, la procedura non risulta ancora
esaurita (doc. 1 fasc. att. dep. 03.11.03) e non è stato né
allegato né provato alcun adempimento delle operazioni di
liquidazione, neppure la redazione dell’inventario.
Deve
pertanto essere accolta la richiesta di revoca per giusta causa del
convenuto dalla carica di liquidatore.
In
mancanza di allegazioni e di prove contrarie, costituisce infatti
indice di una intollerabile inerzia del liquidatore, tale da elidere
ogni affidamento inizialmente su di lui riposto, la circostanza che
la società, sciolta nel 1993, risulti ancora in liquidazione.
Non
può tuttavia essere nominato un liquidatore giudiziale, spettando in
primo luogo ai soci provvedere alla nomina di un altro liquidatore e,
solo in caso di disaccordo tra gli stessi, è possibile attivare la
speciale procedura di cui all’art. 2275 comma 1 c.c.
Con
riguardo alla domanda risarcitoria, si deve precisare che si tratta
di un’azione di responsabilità nei confronti di un organo sociale,
che può essere esercitata anche dal singolo socio, ove quest’ultimo
pretenda il ristoro del pregiudizio ricevuto in via diretta al
proprio patrimonio personale in dipendenza del dedotto illegittimo
comportamento del liquidatore (cfr. Cass. 13.12.95 n. 12772; 10.03.92
n. 2872).
Come
già evidenziato, la società regolarmente sciolta continua a
sopravvivere come soggetto collettivo, pur dopo la messa in
liquidazione, all'unico scopo di liquidare i risultati della cessata
attività sociale, sicché non è consentito ai liquidatori, a norma
degli art. 2278 e 2279 c.c., intraprendere nuove operazioni,
intendendosi per tali quelle che non si giustificano con lo scopo di
liquidazione o di definizione dei rapporti in corso, ma che
costituiscono atti di gestione dell'impresa sociale, atti che se
compiuti sono inefficaci per carenza di potere (Cass. 22.11.00 n.
1580; 06.02.99 n. 1037; 17.11.97 n. 11393; v. anche Cass. 19.12.04 n.
741).
Nel
caso di specie risulta soltanto che, circa sei anni dopo lo
scioglimento della società, a quest’ultima sono stati levati dei
protesti (doc. 4 fasc. att.), ma non vi è allegazione né prova che
si sia trattato di titoli emessi dopo la liquidazione in esecuzione
di nuove obbligazioni sociali, ben potendo essere stati emessi prima
della messa in liquidazione oppure per il pagamento di obbligazioni
preesistenti.
In
mancanza di specifica allegazione e prova in ordine all’effettiva
esistenza di nuove operazioni, deve pertanto essere rigettata la
domanda risarcitoria.
Conseguentemente
deve essere rigettata anche la domanda volta all’accertamento della
responsabilità esclusiva del convenuto per tali obbligazioni sociali
e comunque di manleva dell’attore da ogni responsabilità
conseguente alle obbligazioni sopra indicate.
Risulta
infondata anche la domanda volta ad ottenere l’accertamento
dell’avvenuto recesso per giusta causa dalla società, con la
conseguente richiesta di liquidazione della corrispondente quota.
D’accordo
con autorevole dottrina e un’attenta giurisprudenza (Cass. 25.06.80
n. 3982; Trib. Milano 22.10.90) sia pure non priva di contrasti (cfr.
Cass.17.07.96 n. 6410), deve infatti negarsi la possibilità dello
scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, quando la
società è già sciolta ed è in fase di liquidazione. Il recesso
successivo alla delibera di scioglimento è da ritenersi infatti
privo di efficacia, avendo i soci già da tempo deliberato tutti di
svincolarsi dal legame sociale, mettendo in liquidazione la società,
potendo peraltro chiedere la liquidazione della quota solo dopo
l’estinzione (o l’accantonamento) del denaro per il pagamento dei
debiti sociali.
Tenuto
conto della soccombenza di parte convenuta sulla domanda di revoca
per giusta causa del liquidatore, le spese di lite gravano pertanto
su parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
il
Tribunale di Biella ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
disattesa, definitivamente pronunciando:
1)
accertato
l’inadempimento da parte del convenuto agli obblighi conseguenti
alla carica di liquidatore della società L.A. * di R.A. & C.
s.n.c. in liquidazione, revoca per giusta causa il convenuto
dall’incarico di liquidatore della società sopra menzionata;
2)
rigetta
ogni altra domanda;
3)
dichiara
tenuto e condanna il convenuto a pagare le spese processuali
sostenute dall’attore, che liquida in complessivi euro 1517,97 (di
cui euro 515,00 per diritti, euro 900 per onorari e il resto per
spese) oltre Iva, Cpa e 12,5% su diritti ed onorari ex art. 14 t.f..
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Biella in data 20.01.06
Il PRESIDENTE Dott. Luigi Grimaldi
IL
GIUDICE ESTENSORE Dott.ssa Eleonora Reggiani”...
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